Sentenza 297/2012 (ECLI:IT:COST:2012:297)
Massima numero 36802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Assistenza - Disciplina statale dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - Ricorso della Regione Veneto - Costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri - Mancato rispetto del termine perentorio - Inammissibilità.
Assistenza - Disciplina statale dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - Ricorso della Regione Veneto - Costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri - Mancato rispetto del termine perentorio - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri resistente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Infatti, tale costituzione in giudizio è stata effettuata con atto depositato l'8 maggio 2012, cioè oltre il termine massimo del 1° aprile 2012, quale determinato in base al comma 3 dell'art. 19 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo il quale «La parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l'illustrazione delle stesse», e, cioè, entro i trenta giorni successivi al decimo giorno decorrente dalla notificazione del ricorso (comma 4 dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiamato, per i giudizi promossi in via principale dalla Regione, dal terzo ed ultimo comma dell'art. 32 della stessa legge).
E' inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri resistente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Infatti, tale costituzione in giudizio è stata effettuata con atto depositato l'8 maggio 2012, cioè oltre il termine massimo del 1° aprile 2012, quale determinato in base al comma 3 dell'art. 19 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo il quale «La parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l'illustrazione delle stesse», e, cioè, entro i trenta giorni successivi al decimo giorno decorrente dalla notificazione del ricorso (comma 4 dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiamato, per i giudizi promossi in via principale dalla Regione, dal terzo ed ultimo comma dell'art. 32 della stessa legge).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 19
co. 3