Sentenza 297/2012 (ECLI:IT:COST:2012:297)
Massima numero 36803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36802  36804  36805


Titolo
Assistenza - Disciplina statale dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale - Procedimento per la modifica dell'ISEE riservato alla competenza del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - Omessa partecipazione delle Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Incidenza della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali in tema di LIVEAS, sulla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi sociali - Necessità che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla norma censurata sia emanato "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281" - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». L'impugnato art. 5 (recante un unico comma, suddiviso in sei periodi) riguarda la disciplina (statale) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), cioè di un indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale. La Regione Veneto ricorrente denuncia l'illegittimità dell'impugnata normativa prospettando tre diverse questioni. La prima questione concerne il primo ed il secondo periodo dell'unico comma dell'art. 5, censurato per la violazione del principio di leale collaborazione (sia pure con il palesemente erroneo riferimento anche all'art. 120 Cost.) in relazione alla mancata partecipazione della Regione alla modifica dell'ISEE. Tale questione è fondata perché è indubbio che la determinazione dell'ISEE, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di «servizi sociali» e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l'onere economico di tali servizi. Ne consegue che è necessario che la suddetta determinazione avvenga, in ragione della natura residuale della competenza regionale su cui incide la disposizione denunciata, attraverso l'applicazione dello strumento collaborativo dell'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 5  co. 1

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 5  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte