Sentenza 297/2012 (ECLI:IT:COST:2012:297)
Massima numero 36804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36802  36803  36805


Titolo
Assistenza - Disciplina statale dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale - Procedimento per la modifica dell'ISEE - Adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non qualificato espressamente come "regolamento" - Asserita surrettizia delegificazione, in contrasto con la disciplina della potestà regolamentare fissata dalla legge n. 400 del 1988 - Asserita violazione delle attribuzioni regionali - Ricorso della Regione Veneto - Ius superveniens che modifica la norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del terzo periodo (nel testo originario) dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. L'impugnato art. 5 (recante un unico comma, suddiviso in sei periodi) riguarda la disciplina (statale) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), cioè di un indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale. La Regione Veneto ricorrente denuncia l'illegittimità dell'impugnata normativa prospettando tre diverse questioni. La seconda questione concerne il terzo periodo dell'art. 5 (nel testo originario), che viene censurato perché introdurrebbe surrettiziamente la delegificazione delle precedenti norme statali sull'ISEE, consentendone la modificabilità mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non qualificato espressamente come «regolamento». In ordine a tale questione deve ritenersi cessata la materia del contendere in forza di ius superveniens, rappresentato dall'art. 23, comma 12-bis, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale, dopo la proposizione del presente ricorso, ha inserito un nuovo periodo tra gli originari secondo e terzo periodo dell'unico comma del menzionato art. 5. La nuova norma, con effetto retroattivo, ha sostituito il precedente testo dell'art. 5 nell'evidente intento sia di evitare l'immediato effetto abrogativo del d.lgs. n. 109 del 1998 prodotto dalla versione originaria del decreto-legge sia di colmare il vuoto normativo che si sarebbe protratto fino al momento della messa a disposizione del pubblico dei nuovi modelli di dichiarazione ISEE. Da tale interpretazione della nuova norma si desume che essa è divenuta l'unica applicabile (in considerazione sia della sua retroattività sia della pratica mancanza di effetti, nelle more, della menzionata abrogazione tacita della norma precedente). Essa, in particolare, escludendo l'identità temporale tra effetto abrogativo ed «entrata in vigore» del decreto regolamentare (identità tipica, invece, del regolamento di delegificazione), realizza una fattispecie estranea a quella, presupposta dalla censura formulata dalla ricorrente, del regolamento di delegificazione. Ne derivano, da un lato, l'impossibilità del trasferimento della questione dalla vecchia alla nuova norma e, dall'altro, la cessazione della materia del contendere sul punto, così da impedire ogni valutazione circa il merito della questione concernente il testo originario. L'impugnato art. 5 (recante un unico comma, suddiviso in sei periodi) riguarda la disciplina (statale) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), cioè di un indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale. La Regione Veneto ricorrente denuncia l'illegittimità dell'impugnata normativa prospettando tre diverse questioni.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 5  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte