Sentenza 297/2012 (ECLI:IT:COST:2012:297)
Massima numero 36805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36802  36803  36804


Titolo
Assistenza - Disciplina statale dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale - Modifica dell'ISEE - Riassegnazione dei risparmi ottenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali - Attuazione mediante un procedimento statale senza previa intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della norma censurata alla competenza esclusiva statale in materia di sistema contabile e finanziario dello Stato e difetto di incidenza su alcuna competenza della Regione - Non fondatezza della questione.

Testo
Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto, quinto e sesto periodo (corrispondenti agli attuali quinto, sesto e settimo periodo) dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonché al «principio di leale collaborazione di cui all'art. 120» Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. La terza questione riguarda il quarto, quinto e sesto periodo dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, impugnato per la violazione del principio di leale collaborazione (sia pure con il palesemente erroneo riferimento anche all'art. 120 Cost.), per la mancata partecipazione della Regione alla riassegnazione dei risparmi ottenuti dalla modifica dell'ISEE. La ricorrente interpreta correttamente la disposizione impugnata nel senso che sono devoluti al bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - per essere poi destinati a politiche sociali ed assistenziali - solo i risparmi che derivano dall'applicazione della nuova ISEE allo Stato ed agli enti previdenziali («I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza»: quinto periodo, corrispondente all'attuale sesto, dell'unico comma dell'art. 5). Gli eventuali risparmi a favore delle Regioni e degli enti locali restano, ovviamente, devoluti ai loro bilanci. La Regione ricorrente, tuttavia, pur riconoscendo espressamente che la norma si riferisce solo «a risparmi "statali"», lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione, nel decreto-legge, dell'intesa con le Regioni nella riassegnazione di tali risparmi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella loro riallocazione nei territori regionali. La questione non è fondata. In relazione alla richiesta avanzata dalla ricorrente di un'intesa nella fase di riassegnazione, l'evidente sussistenza della competenza esclusiva statale in materia di sistema contabile (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e finanziario dello Stato, nonché il difetto di incidenza su alcuna competenza della Regione rendono inapplicabile, nella specie, l'invocato principio di leale collaborazione. In relazione all'ulteriore richiesta di un'intesa nella fase dell'"attuazione" da parte dello Stato di politiche sociali nei territori regionali con le risorse riassegnate («riallocazione dei risparmi», come si esprime la ricorrente), è altrettanto evidente la non fondatezza della pretesa. Non solo, infatti, la norma impugnata nulla prevede in ordine all'«attuazione» delle «politiche sociali e assistenziali» da parte dello Stato genericamente menzionate nell'ultima parte del periodo quinto (ora sesto) dell'unico comma del denunciato art. 5; ma nemmeno risulta che dette politiche incidano in qualche modo sulla competenza regionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art.   co. 

legge  22/12/2011  n. 214  art. 5  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art. 5  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte