Sentenza 298/2012 (ECLI:IT:COST:2012:298)
Massima numero 36806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36807


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Istruzione - Autorizzazione della spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012 a sostegno delle scuole paritarie, con prioritaria destinazione a favore di quelle dell'infanzia - Lamentata riduzione del finanziamento e incertezza sulle modalità della sua erogazione - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio pluralistico della libertà della scuola - Asserita violazione della libertà di scelta tra scuola statale e scuola paritaria - Asserita violazione del canone di buon andamento dell'amministrazione - Censure riferite a parametri che non ridondano in una lesione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 16, della legge 2011, n. 183 del 2011, in riferimento agli articoli 3, 30, 33, 34 e 97 della Costituzione, in quanto nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato in base a parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, relativi al riparto delle rispettive competenze tra lo Stato e le Regioni, soltanto ove la loro violazione ridondi in una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione. Nella specie, le censure dedotte in rapporto ai parametri poco sopra indicati, estranei al Titolo V della Parte seconda, sono semplicemente volte ad evidenziare la particolare gravità degli effetti che l'asserita violazione dei parametri stessi provocherebbe nel territorio veneto, senza collegare ad essa, in termini argomentati, una specifica lesione delle potestà costituzionalmente spettanti alla ricorrente: donde l'inammissibilità delle censure stesse.

- In tema di legittimazione delle Regioni a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via principale, v. sentenze n. 199, n. 151 e n. 20 del 2012, n. 128 del 2011.

- Sulla proponibilità di questioni in via cautelativa o ipotetica, e segnatamente sulla base di una interpretazione della norma impugnata prospettata come soltanto possibile, v. citate sentenze n. 249 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003, ordinanza n. 342 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  12/11/2011  n. 183  art. 33  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte