Sentenza 298/2012 (ECLI:IT:COST:2012:298)
Massima numero 36807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
36806
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Istruzione - Autorizzazione della spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012 a sostegno delle scuole paritarie, con prioritaria destinazione a favore di quelle dell'infanzia - Lamentata riduzione del finanziamento e incertezza sulle modalità della sua erogazione - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del riparto di competenze in materia di istruzione - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Istruzione - Autorizzazione della spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012 a sostegno delle scuole paritarie, con prioritaria destinazione a favore di quelle dell'infanzia - Lamentata riduzione del finanziamento e incertezza sulle modalità della sua erogazione - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del riparto di competenze in materia di istruzione - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 16, della legge 2011, n. 183 del 2011 sollevata in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. L'ipotesi che l'importo indicato nella legge di stabilità in esame costituisca l'intero contributo destinato alle scuole paritarie per il 2012 risulta, infatti, smentita dall'esame della legge 12 novembre 2011, n. 184. Al bilancio di previsione per l'anno 2012 è, infatti, allegata la tabella n. 7, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove, all'unità di voto 1.9, per il programma inerente alle «Istituzioni scolastiche non statali (22.9)», è indicato il maggiore importo di euro 511.196.191; con il che cadono, con ciò, le censure correlate tanto all'asserita assoluta incertezza in ordine all'ammontare dello stanziamento, quanto quelle connesse all'ipotizzata drastica riduzione dello stesso. Quanto, poi, alle doglianze relative alla paventata incertezza riguardo all'effettività e alla tempestività dell'erogazione del contributo e al mancato riconoscimento, nella destinazione delle somme, della peculiarità delle scuole paritarie dell'infanzia venete, esse investono la fase di esecuzione del bilancio e la sua concreta gestione: gestione disciplinata, per quanto concerne le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, dall'art. 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 - richiamato dalla disposizione impugnata - mediante la previsione di un idoneo coinvolgimento delle Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 16, della legge 2011, n. 183 del 2011 sollevata in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. L'ipotesi che l'importo indicato nella legge di stabilità in esame costituisca l'intero contributo destinato alle scuole paritarie per il 2012 risulta, infatti, smentita dall'esame della legge 12 novembre 2011, n. 184. Al bilancio di previsione per l'anno 2012 è, infatti, allegata la tabella n. 7, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove, all'unità di voto 1.9, per il programma inerente alle «Istituzioni scolastiche non statali (22.9)», è indicato il maggiore importo di euro 511.196.191; con il che cadono, con ciò, le censure correlate tanto all'asserita assoluta incertezza in ordine all'ammontare dello stanziamento, quanto quelle connesse all'ipotizzata drastica riduzione dello stesso. Quanto, poi, alle doglianze relative alla paventata incertezza riguardo all'effettività e alla tempestività dell'erogazione del contributo e al mancato riconoscimento, nella destinazione delle somme, della peculiarità delle scuole paritarie dell'infanzia venete, esse investono la fase di esecuzione del bilancio e la sua concreta gestione: gestione disciplinata, per quanto concerne le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, dall'art. 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 - richiamato dalla disposizione impugnata - mediante la previsione di un idoneo coinvolgimento delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/11/2011
n. 183
art. 33
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte