Istruzione - Istruzione pubblica - Istituzione di un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, senza previa intesa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione, delle competenze regionali legislative e amministrative in materia di istruzione, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 561, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui stanzia risorse statali in ambiti riconducibili a materie di competenza regionale. Il primo periodo della disposizione censurata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, un fondo finalizzato, tra l’altro, alla valorizzazione del personale scolastico, profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali e rientrante nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.: non vi è, pertanto, una destinazione vincolata di fondi alle regioni e la sola consultazione delle organizzazioni sindacali risulta coerente, trattandosi di emolumenti retributivi di natura accessoria. (Precedente: S. 284/2016 - mass. 39337).