Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Terzi titolari di interessi analoghi a quelli dedotti, o parti di giudizio analogo, ma diverso da quello a quo - Persone giuridiche prive di interessi collegati in modo diretto e immediato al giudizio a quo - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità degli interventi di soggetti individuali, che sono parti di processi analoghi da quello da cui trae origine la questione, e potenzialmente destinatari della norma censurata, ma non del giudizio a quo). (Classif. 111002).
Nel giudizio di legittimità costituzionale, non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento del terzo, la circostanza che quest’ultimo sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, in quanto l’accesso avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo. (Precedente: O. 85/2025).
(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale avente a oggetto l’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a, a-bis e b, gli interventi di L.A. T. e altri, L.A. F., R. D.C.R.R. e altri e L.P. C.G., in quanto soggetti individuali, parti di processi analoghi a quello dal quale trae origine quello in esame o, comunque, destinatari della norma censurata, ma non del giudizio a quo. È altresì dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di AGIS, della Confederazione degli Italiani nel mondo e dell’Associazione italiana “Sardi Uniti” di Socorros Mutuos, in quanto, nessuno dei soggetti intervenienti è titolare di un interesse collegato in modo diretto e immediato con il giudizio a quo).