Sentenza 180/2025 (ECLI:IT:COST:2025:180)
Massima numero 47150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  07/10/2025;  Decisione del  07/10/2025
Deposito del 02/12/2025; Pubblicazione in G. U. 03/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47147  47148  47149  47151


Titolo
Tributi - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Deducibilità del contributo straordinario dall'IRES - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di capacità contributiva del diritto di proprietà, tutelato anche in via convenzionale e della riserva di legge in materia di prestazione patrimoniale imposta - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255024).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 19, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. add. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e successivamente modificato, secondo cui il contributo straordinario non è deducibile dall’IRES. Tale contributo non ha carattere confiscatorio, perché la previsione (art. 53 Cost.) di un esplicito principio di capacità contributiva al quale rapportare la legittimità degli interventi impositivi preclude la possibilità di evocare, forzandone dal punto di vista concettuale l’area di applicazione, la garanzia costituzionale del diritto di proprietà; né la possibilità di effetti abnormi in termini di incisione sul patrimonio e sul reddito di un’impresa cambia i termini della questione, perché il sindacato costituzionale si esaurisce comunque all’interno della verifica, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., della non arbitrarietà dell’indice di capacità contributiva individuato dal legislatore, nonché della ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione, senza che venga in rilievo la tutela della proprietà di cui all’art. 42 Cost. Peraltro, va anche precisato che patrimonio e reddito, cioè le entità di cui il rimettente denuncia l’effetto confiscatorio, sono estranei al presupposto del contributo di solidarietà straordinario che attiene a una diversa grandezza economica (la variazione in aumento del saldo tra le operazioni IVA attive e passive di cui alle LIPE dei periodi di riferimento). Inoltre va innanzitutto sottolineato che, sebbene la situazione prospettata dal rimettente tenda, nel caso concreto, ad assumere un carattere estremo – effetto che normalmente e ragionevolmente viene evitato dal legislatore stabilendo un tetto massimo all’imposizione, soglia massima che però non è stata disposta in riferimento al contributo censurato, il quale presenta caratteri strutturali critici, che in un tempo ordinario non consentirebbero di per sé di superare il test della connessione razionale e della proporzionalità (il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una soglia assoluta, 5 milioni di euro, e una percentuale del 10% al di sotto della quale non trova applicazione l’imposta) –, ciò non avviene in conseguenza di aliquote così elevate da compromettere situazioni personali, come invece nei casi considerati in Corte EDU, ma di congiunture aziendali particolari su cui si è innestato il singolare meccanismo impositivo del contributo di solidarietà. Esso, peraltro, non era privo di giustificazione in quanto introdotto per fronteggiare una situazione straordinaria che non consentiva di fare riferimento al più confacente parametro del reddito. Anche in relazione a questa lacuna, perciò, vengono in rilievo quelle circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto sui generis l’intervento normativo, a fronte delle quali si sono manifestate particolarissime esigenze di gettito e di solidarietà. Questa considerazione è dirimente anche riguardo alla mancata fissazione di una soglia massima al prelievo, probabilmente dovuta alla difficoltà di calibrarne le conseguenze in termini di gettito. È dunque solo tenendo conto del carattere del tutto sui generis del contesto in cui è stato calato il temporaneo intervento impositivo che può eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore; né è pertinente il richiamo del rimettente al minimo vitale, trattandosi di grandezza concettualmente non riferibile alle imprese. Neppure fondata, infine, è la questione sul contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. che, secondo il rimettente, conseguirebbe dal carattere retroattivo dell’imposizione. Nel caso di specie, la manifestazione di ricchezza presa in considerazione dal legislatore è pur sempre quella maturata nell’anno 2022. Il riferimento, quindi, a fatti passati ha costituito solo lo strumento per concretizzare il meccanismo impositivo alla base del contributo straordinario, senza che possa ritenersi venuto meno, solo per questo, il carattere dell’attualità dell’indice di capacità contributiva considerato dal legislatore. (Precedente: S. 111/2024 - mass. 46238).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/03/2022  n. 21  art. 37  co. 

legge  20/05/2022  n. 51  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1