Sentenza 134/2025 (ECLI:IT:COST:2025:134)
Massima numero 47009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  15/07/2025;  Decisione del  15/07/2025
Deposito del 28/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  47008  47010


Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Divieto, anziché possibile indicazione che le aree suddette sono non idonee - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 094007).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, nella parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti. La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo un limite di potenza per gli impianti alimentati da biomasse, in contesti in cui l’esigenza della protezione dell’habitat naturale è particolarmente forte, riconosce, come previsto anche dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), la criticità ambientale degli impianti termici a biomasse, che possono produrre effetti anche negativi sull’ambiente, non solo per le emissioni nell’atmosfera derivanti dalla combustione, ma anche a causa dell’imponente movimentazione di mezzi di trasporto delle medesime biomasse, in conflitto con beni quali l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, cui fa espresso riferimento il novellato art. 9 Cost.; tuttavia, essa viola i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Se, infatti, alla luce dell’evoluzione normativa nazionale alle regioni è accordato un ruolo nell’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (impianti FER), il d.m. 21 giugno 2024, attuando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, stabilisce i nuovi principi e criteri omogenei per l’individuazione di tali aree. In questo nuovo quadro la inidoneità dell’area non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata, non potendo configurarsi come divieto preliminare. Pertanto, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, l’inidoneità indicata dalle regioni non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, al fine di scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili. L’eventuale dissenso, in seno al successivo procedimento amministrativo, di una delle amministrazioni coinvolte potrebbe essere superato dal Consiglio dei ministri: dovendo, infatti, l’amministrazione procedente convocare una conferenza di servizi all’interno del procedimento autorizzatorio unico (ex art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024), ove non venga raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’ultima parola spetta al Consiglio dei ministri, che decide sull’opposizione stessa (ex art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990). Tale regime, applicato all’autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali, vincola esplicitamente tutte le pubbliche autorità – compreso il Consiglio dei ministri – ad attivarsi in vista della efficace difesa dei beni tutelati dall’art. 9 Cost. (Precedenti: S. 125/2025 - mass. 46974; S. 28/2025 - mass. 46669; S. 105/2024 - mass. 46148; S. 27/2023 - mass. 45337; S. 221/2022 - mass. 45129; S. 216/2022 - mass. 45114; S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 286/2019 - mass. 40965).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/11/2024  n. 36  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  08/11/2021  n. 199  art. 20    co. 1  

decreto del Ministro dell'ambiente  21/06/2024  n.   art.