Sentenza 299/2012 (ECLI:IT:COST:2012:299)
Massima numero 36809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36808  36810  36811  36812  36813  36814  36815  36816


Titolo
Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorso della Regione Lazio - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra grandi distribuzioni e piccoli commercianti in danno di questi ultimi - Questione insufficientemente motivata - Inammissibilità.

Testo
Deve dichiararsi inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 sollevata dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto non sufficientemente motivata. La ricorrente, infatti, si limita elusivamente a rivendicare la sua legittimazione a far valere un parametro diverso da quelli relativi al riparto della competenza legislativa senza argomentare circa le ragioni della lamentata violazione del parametro costituzionale evocato.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 31  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte