Sentenza 299/2012 (ECLI:IT:COST:2012:299)
Massima numero 36811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36808  36809  36810  36812  36813  36814  36815  36816


Titolo
Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale o statutaria del commercio - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Infatti le norme in esame non attengono alla materia commercio, di esclusiva competenza regionale, ma a quella della concorrenza, di esclusiva competenza statale, in quanto attuano un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche: si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 31  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte