Sentenza 299/2012 (ECLI:IT:COST:2012:299)
Massima numero 36811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale o statutaria del commercio - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.
Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale o statutaria del commercio - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Infatti le norme in esame non attengono alla materia commercio, di esclusiva competenza regionale, ma a quella della concorrenza, di esclusiva competenza statale, in quanto attuano un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche: si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale.
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Infatti le norme in esame non attengono alla materia commercio, di esclusiva competenza regionale, ma a quella della concorrenza, di esclusiva competenza statale, in quanto attuano un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche: si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 31
co. 1
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte