Sentenza 299/2012 (ECLI:IT:COST:2012:299)
Massima numero 36813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36808  36809  36810  36811  36812  36814  36815  36816


Titolo
Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Veneto, Lombardia e Toscana - Asserita violazione della autonomia amministrativa regionale e pregiudizio alla possibilità di attribuire funzioni amministrative ai comuni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, per violazione dell'art. 118 Cost., che riserverebbe alle Regioni le funzioni amministrative in materia di disciplina del commercio o che determinerebbe la possibilità di attribuire tali funzioni ai Comuni. Una volta infatti riconosciuta la legittimità della norma che liberalizza gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali non restano funzioni amministrative da svolgere in questo specifico settore sotto il profilo della «tutela della concorrenza», mentre resta inalterata l'allocazione ai Comuni, da parte del legislatore regionale, di tutte le altre funzioni amministrative in materia di commercio.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 31  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte