Sentenza 301/2012 (ECLI:IT:COST:2012:301)
Massima numero 36821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione penale - Controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati - Asserita lesione del diritto della persona ristretta in carcere, alla affettività e alla sessualità - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserito trattamento contrario al senso di umanità con lesione della funzione rieducativa della pena - Asserita lesione dei diritti della famiglia e della maternità - Asserita lesione del diritto alla salute - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Questione che richiede interventi riservati alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31 e 32, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza. Il rimettente, sotto un primo profilo, ha omesso di descrivere in modo adeguato la fattispecie concreta e, conseguentemente, di motivare sulla rilevanza della questione. Sotto un secondo profilo, l'ordinanza di rimessione - pur evocando una esigenza reale e fortemente avvertita quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale - prefigura un intervento meramente ablativo della previsione del controllo visivo che si rivelerebbe, per un verso, eccedente lo scopo perseguito e, per altro verso, insufficiente a realizzarlo, posto che tale controllo, da un lato, è preordinato a finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e che, dall'altro, la sua eliminazione non garantirebbe l'esercizio del diritto in rilievo, senza una disciplina che stabilisca termini e modalità di un tale esercizio. La definizione di detta disciplina implica scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, amplius, all'ordine e alla sicurezza pubblica.

- Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - non emendabile tramite la lettura diretta degli atti di tale giudizio, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, si vedano, ex plurimis, la menzionata sentenza n. 338/2011 e le ordinanze n. 93/2012 e n. 260/2011.

- Sulla inammissibilità delle questioni che richiedano interventi additivi in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, si vedano, ex plurimis, le menzionate sentenze n. 134/2012 e n. 271/2010, e le ordinanze n. 138/2012 e n. 113/2012.

Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 18  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 32  co. 1

Costituzione  art. 32  co. 2

Altri parametri e norme interposte