Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Agenzia forestale regionale - Potere di realizzare lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze, in amministrazione diretta fino all'importo di 200.000 euro - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
Va dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 1, della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione in quanto la Regione Umbria non si è costituita e successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso: in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
- V. citate sentenze n. 32 del 2012 e n. 217 del 2011; ordinanze n. 98 del 2012 e n. 204 del 2011.