Ordinanza 307/2012 (ECLI:IT:COST:2012:307)
Massima numero 36827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con sentenza n. 78 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto art. 2, comma 61; per effetto di tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma è divenuta priva di oggetto e, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/12/2010  n. 225  art. 2  co. 61

legge  26/02/2011  n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte