Ordinanza 307/2012 (ECLI:IT:COST:2012:307)
Massima numero 36827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con sentenza n. 78 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto art. 2, comma 61; per effetto di tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma è divenuta priva di oggetto e, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con sentenza n. 78 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto art. 2, comma 61; per effetto di tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma è divenuta priva di oggetto e, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/12/2010
n. 225
art. 2
co. 61
legge
26/02/2011
n. 10
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte