Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione che prevede che le risorse del fondo di rotazione per gli enti in PRFP, aumentate per il 2020, siano contabilizzate secondo quanto stabilito dal par. 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 e che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione). (Classif. 112005).
L’irrilevanza delle questioni ne determina l’inammissibilità. (Precedente: S. 85/2023).
(Nel caso di specie sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza che deriva dall’erroneità nella loro interpretazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale/PRFP e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina, in riferimento agli artt. 81, terzo e sesto comma, 97, primo comma e 119, primo e settimo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, comma 1, lett. g, della legge cost. n. 1 del 2012, dell’art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come conv., che – nell’innalzare la dotazione del fondo di rotazione per gli enti in PRFP a 200 milioni di euro per il 2020, destinando tale importo esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate – prescrive che tali risorse devono essere contabilizzate secondo quanto stabilito dal par. 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 e che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. La disposizione censurata non si applica nel giudizio a quo dato che il citato Comune non risulta fra i beneficiari delle risorse distribuite in base ad essa; il rimettente, peraltro, erra nella sua interpretazione dal momento che la disposizione non «legifica» il contenuto normativo del principio contabile richiamato, ma semplicemente lo richiama, con un rinvio meramente recettizio).