Sentenza 309/2012 (ECLI:IT:COST:2012:309)
Massima numero 36829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
12/12/2012; Decisione del
12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Fondo per il pagamento dei residui perenti quantificato in euro 600.000.000,00 (UPB 7.28.64) - Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio dimensionato in euro 100.000.000,00 (UPB 6.23.57) - Ricorso del Governo - Asserita insufficienza della copertura finanziaria in termini di cassa - Asserita copertura realizzata mediante utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente in assenza di certificazione di effettiva disponibilità a causa della mancata approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 - Sopravvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate - Norme medio tempore non applicate - Cessazione della materia del contendere.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Fondo per il pagamento dei residui perenti quantificato in euro 600.000.000,00 (UPB 7.28.64) - Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio dimensionato in euro 100.000.000,00 (UPB 6.23.57) - Ricorso del Governo - Asserita insufficienza della copertura finanziaria in termini di cassa - Asserita copertura realizzata mediante utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente in assenza di certificazione di effettiva disponibilità a causa della mancata approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 - Sopravvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate - Norme medio tempore non applicate - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure formulate - in riferimento all'art. 81, quarto comma, e all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - nei confronti dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge reg. Campania n. 2 del 2012, con riguardo all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente in assenza di certificazione di effettiva disponibilità a causa della mancata approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, in quanto le citate disposizioni, che medio tempore non avuto attuazione, hanno subito l'effetto abrogativo della successiva legge regionale n. 28 del 2012, avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure formulate - in riferimento all'art. 81, quarto comma, e all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - nei confronti dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge reg. Campania n. 2 del 2012, con riguardo all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente in assenza di certificazione di effettiva disponibilità a causa della mancata approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, in quanto le citate disposizioni, che medio tempore non avuto attuazione, hanno subito l'effetto abrogativo della successiva legge regionale n. 28 del 2012, avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
27/01/2012
n. 2
art. 1
co. 5
legge della Regione Campania
27/01/2012
n. 2
art. 1
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte