Sentenza 309/2012 (ECLI:IT:COST:2012:309)
Massima numero 36831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
12/12/2012; Decisione del
12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione alla Giunta regionale ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione - Ricorso del Governo - Questione dedotta senza alcun percorso logico argomentativo in grado di ricondurla ai parametri invocati - Inammissibilità.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione alla Giunta regionale ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione - Ricorso del Governo - Questione dedotta senza alcun percorso logico argomentativo in grado di ricondurla ai parametri invocati - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la censura rivolta all'art. 5, comma 4, della legge reg. Campania n. 2 del 2012 (che prevede l'autorizzazione alla giunta regionale ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost. con riguardo a tutte le norme interposte invocate (art. 9, comma 4, della legge reg. Campania n. 7 del 2002; art. 3, commi dal 16 al 21-bis della legge n. 350 del 2003; art. 62 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008; art. 10, secondo comma, della legge n. 281 del 1970, come modificato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 183 del 2011), in quanto essa è stata dedotta senza alcun percorso logico argomentativo in grado di ricondurla ai parametri invocati e tenuto conto che la ristrutturazione del debito disciplinata dall'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001, richiamato nella disposizione regionale impugnata, è operazione finanziaria del tutto distinta e diversa dalle ipotesi di nuovo indebitamento disciplinate dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge reg. Campania n. 2 del 2012, dichiarati illegittimi.
E' inammissibile la censura rivolta all'art. 5, comma 4, della legge reg. Campania n. 2 del 2012 (che prevede l'autorizzazione alla giunta regionale ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost. con riguardo a tutte le norme interposte invocate (art. 9, comma 4, della legge reg. Campania n. 7 del 2002; art. 3, commi dal 16 al 21-bis della legge n. 350 del 2003; art. 62 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008; art. 10, secondo comma, della legge n. 281 del 1970, come modificato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 183 del 2011), in quanto essa è stata dedotta senza alcun percorso logico argomentativo in grado di ricondurla ai parametri invocati e tenuto conto che la ristrutturazione del debito disciplinata dall'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001, richiamato nella disposizione regionale impugnata, è operazione finanziaria del tutto distinta e diversa dalle ipotesi di nuovo indebitamento disciplinate dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge reg. Campania n. 2 del 2012, dichiarati illegittimi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
27/01/2012
n. 2
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte