Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Calendario venatorio - Approvazione con legge anziché con atto secondario - Contrasto con la normativa statale di principio che vieta l'impiego di legge-provvedimento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., l'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011 in quanto, nel disciplinare con legge anziché con atto secondario l'arco temporale aperto per la caccia al cinghiale durante la stagione 2011-2012, contrasta con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che, con disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, regola la materia e non consente alla Regione di provvedere per mezzo della legge. Resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. per avere la disposizione impugnata stabilito un periodo di caccia diverso e più lungo rispetto a quello consentito con legge dello Stato.
- Sulla necessità di determinazione della stagione venatoria mediante procedimento amministrativo e sul divieto di impiegare a tal fine la legge-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 116, 105 e 20 del 2012.