Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Calendario venatorio - Approvazione con legge anziché con atto secondario - Contrasto con la normativa statale di principio che vieta l'impiego di legge-provvedimento - Norme divenute prive di significato a seguito della dichiarata illegittimità - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 1, del medesimo articolo atteso che la prima disposizione, nel vietare la caccia al cinghiale nei giorni del 25 dicembre 2011 e del 1° gennaio 2012 con legge anziché con regolamento, contrasta con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che, con disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, regola la materia e non consente alla Regione di provvedere per mezzo della legge, mentre il comma 3, nel disciplinare con altra prescrizione la caccia durante il periodo di proroga sancito dal comma 1, è del tutto privo di significato una volta dichiarato illegittimo quest'ultimo.
- V. citata sentenza n. 105 del 2012.