Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Ricorso della Regione Piemonte - Sopravvenuta conversione in legge della disposizione censurata in senso satisfattivo delle pretese avanzate dalla ricorrente - Norma medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 10, del decreto-legge n. 1 del 2012 sussistono i presupposti per dichiararne la cessazione della materia del contendere in quanto la nuova formulazione di detto comma - che non risulta aver avuto medio tempore applicazione - ad opera della legge di conversione n. 27 che, diversamente da quanto disposto dal precedente testo, non indica alcun criterio di priorità circa l'utilizzo delle risorse depositate presso gli enti per far fronte ai loro pagamenti è pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dalle ricorrenti, ad avviso delle quali la priorità di utilizzo della liquidità da parte dei tesorieri regionali prevista dal testo originario della disposizione impugnata era da ritenersi lesiva dell'autonomia finanziaria degli enti.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 153 del 2011.