Sentenza 311/2012 (ECLI:IT:COST:2012:311)
Massima numero 36834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36835  36836  36837  36838  36839  36840  36841  36842  36843  36844  36845  36846  36847  36848  36849


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Ricorso della Regione Piemonte - Sopravvenuta conversione in legge della disposizione censurata in senso satisfattivo delle pretese avanzate dalla ricorrente - Norma medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 10, del decreto-legge n. 1 del 2012 sussistono i presupposti per dichiararne la cessazione della materia del contendere in quanto la nuova formulazione di detto comma - che non risulta aver avuto medio tempore applicazione - ad opera della legge di conversione n. 27 che, diversamente da quanto disposto dal precedente testo, non indica alcun criterio di priorità circa l'utilizzo delle risorse depositate presso gli enti per far fronte ai loro pagamenti è pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dalle ricorrenti, ad avviso delle quali la priorità di utilizzo della liquidità da parte dei tesorieri regionali prevista dal testo originario della disposizione impugnata era da ritenersi lesiva dell'autonomia finanziaria degli enti.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 153 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 10

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte