Sentenza 311/2012 (ECLI:IT:COST:2012:311)
Massima numero 36836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36834  36835  36837  36838  36839  36840  36841  36842  36843  36844  36845  36846  36847  36848  36849


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia - Eccepita genericità dei profili di lesione prospettati - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con la legge n. 27 del 2012, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per la genericità dei profili di lesione prospettati e per difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti con riguardo al sistema di tesoreria degli enti locali, in quanto, nonostante l'ampiezza delle censure formulate, le ricorrenti indicano con precisione le attribuzioni costituzionali che sarebbero lese dalla normativa impugnata, con particolare riferimento alla potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), all'autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e all'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 8

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 9

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 10

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 13

 24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte