Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia - Eccepito difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti con riguardo al sistema di tesoreria degli enti locali - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con la legge n. 27 del 2012, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti con riguardo al sistema di tesoreria degli enti locali in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale», perché la stretta connessione, in particolare in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 298 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004.