Sentenza 311/2012 (ECLI:IT:COST:2012:311)
Massima numero 36839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36834  36835  36836  36837  36838  36840  36841  36842  36843  36844  36845  36846  36847  36848  36849


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Ricorso della Regione Veneto - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Insufficiente motivazione circa la ridondanza delle violazioni denunciate sul riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, per evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze (artt. 41, 42 e 81 Cost.,) e per insufficiente motivazione circa la ridondanza delle violazioni denunciate sul riparto di competenze, in quanto la denunciata violazione di questi parametri non rileva sul piano della distribuzione delle competenze costituzionali tra Stato e Regioni, né le ricorrenti hanno indicato in quale modo l'asserita lesione di dette disposizioni ridonderebbe sulle attribuzioni regionali.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 8

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 9

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 10

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 13

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte