Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione delle attribuzioni legislative e finanziarie delle regioni e degli enti locali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.
Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate per ritenuta violazione degli artt. 20, 36 e 43 dello statuto, dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. Il sistema di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché assicura agli enti la piena ed effettiva disponibilità delle risorse. Quindi, non vi è alcuna violazione delle norme dello statuto siciliano e di quelle di attuazione invocate dalla ricorrente. Il regime introdotto temporaneamente dall'art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012 è diverso da quello basato sul limite alle giacenze di cassa. Entrambi i sistemi assolvono una funzione di gestione della liquidità. Ma il nuovo regime è costruito - al pari del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista - sulla distinzione tra entrate proprie ed entrate non proprie. Alle somme derivanti dalle prime è garantito ex lege un tasso di interesse, e dunque una redditività; per le somme derivanti dallo Stato, invece, si conserva il regime precedente (ossia i conti sono infruttiferi). Di conseguenza, il nuovo regime - che, come sopra illustrato, non lede l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 Cost. - non incide in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia della Regione siciliana di decidere circa l'impiego, il regime e la "tenuta" dei (...) proventi» derivanti da tributi propri.
- Sul sistema di tesoreria riguardante la Regione Siciliana, v. citata sentenza n. 334 del 2009.
- Sull'equiparazione tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale e Province autonome in tema di tesoreria , v. citata sentenza n. 412 del 1993.
- Sull'autonomia finanziaria, v. citata sentenza n. 61 del 1987.