Sentenza 311/2012 (ECLI:IT:COST:2012:311)
Massima numero 36845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36834  36835  36836  36837  36838  36839  36840  36841  36842  36843  36844  36846  36847  36848  36849


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione delle attribuzioni legislative e finanziarie delle regioni e degli enti locali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate per ritenuta violazione degli artt. 20, 36 e 43 dello statuto, dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. Il sistema di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché assicura agli enti la piena ed effettiva disponibilità delle risorse. Quindi, non vi è alcuna violazione delle norme dello statuto siciliano e di quelle di attuazione invocate dalla ricorrente. Il regime introdotto temporaneamente dall'art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012 è diverso da quello basato sul limite alle giacenze di cassa. Entrambi i sistemi assolvono una funzione di gestione della liquidità. Ma il nuovo regime è costruito - al pari del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista - sulla distinzione tra entrate proprie ed entrate non proprie. Alle somme derivanti dalle prime è garantito ex lege un tasso di interesse, e dunque una redditività; per le somme derivanti dallo Stato, invece, si conserva il regime precedente (ossia i conti sono infruttiferi). Di conseguenza, il nuovo regime - che, come sopra illustrato, non lede l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 Cost. - non incide in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia della Regione siciliana di decidere circa l'impiego, il regime e la "tenuta" dei (...) proventi» derivanti da tributi propri.

- Sul sistema di tesoreria riguardante la Regione Siciliana, v. citata sentenza n. 334 del 2009.

- Sull'equiparazione tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale e Province autonome in tema di tesoreria , v. citata sentenza n. 412 del 1993.

- Sull'autonomia finanziaria, v. citata sentenza n. 61 del 1987.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 8

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 9

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 10

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 13

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 2

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Sicilia  art. 20

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2