Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Disciplina adottata con decreto ministeriale - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Veneto - Asserito esercizio da parte del Governo della potestà regolamentare in ambito riservato alla Regione - Asserita lesione delle attribuzioni finanziarie delle regioni e degli enti locali - Insussistenza - Decreto di carattere essenzialmente tecnico e privo di natura regolamentare, attuativo di principio di coordinamento della finanza pubblica - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, per violazione degli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost. In primo luogo, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, previsto dall'art. 35, comma 9, è un atto i cui contenuti sono riconducibili a scelte «di carattere essenzialmente tecnico»; la sua emanazione rientra nell'ambito di una funzione amministrativa dello Stato, sicché detto decreto non ha natura regolamentare, ma è meramente attuativo del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 8 costituendo uno degli strumenti necessari per avviare il funzionamento del sistema di tesoreria unica, diretto a far confluire tutte le giacenze degli enti ad essa sottoposti nella Tesoreria erariale. Tra esse rientrano gli investimenti finanziari degli enti, come del resto già previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997. In secondo luogo, la disposizione impugnata non lede l'autonomia finanziaria degli enti, né produce per questi ultimi alcuna perdita economica in violazione dell'art. 119 Cost. poiché lo smobilizzo degli investimenti finanziari - già previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 per gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica cosiddetta mista nel caso in cui fosse necessario fare ricorso alle somme derivanti da entrate non proprie depositate presso i conti infruttiferi della Tesoreria erariale - non incide sull'assunzione degli impegni di spesa o sull'allocazione delle risorse da parte degli enti. Inoltre, il decreto direttoriale del Dipartimento del tesoro del 27 aprile 2012 ha precisato quanto poteva già implicitamente trarsi dal dettato legislativo, secondo un'interpretazione conforme all'art. 119 Cost., ossia che «gli enti ed organismi pubblici possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato al 30 aprile 2012 sia inferiore al prezzo di acquisto».
- Sulla natura non regolamentare di provvedimenti amministrativi del Governo nazionale, v. citate sentenze n. 139 del 2012 e n. 278 del 2010