Sentenza 224/2023 (ECLI:IT:COST:2023:224)
Massima numero 45919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  22/11/2023;  Decisione del  22/11/2023
Deposito del 22/12/2023; Pubblicazione in G. U. 27/12/2023
Massime associate alla pronuncia:  45916  45917  45918  45920  45921


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) - Ratio e utilizzo - Pagamento di debiti pregressi, già iscritti in bilancio con le rispettive coperture, il cui mancato pagamento dipenda da sfasature temporali fra cassa e competenza - Carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente - Necessario rispetto della c.d. regola aurea per cui è possibile effettuare indebitamenti solo per spese di investimento (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione nella parte in cui - prevedendo, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che le risorse del FAL possano essere usate quale risorse di copertura, con pagamento dei debiti fuori bilancio e recupero del disavanzo - non ne vincola l'utilizzo solo a titolo di cassa. Effetti della decisione). (Classif. 036015).

Testo

La ratio delle anticipazioni di liquidità è di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, immettendovi risorse disponibili per provvedere al pagamento di debiti pregressi risultanti dal bilancio di competenza certi, liquidi ed esigibili, con un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione dell’anticipazione stessa, così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione. (Precedenti: S. 181/2015).

Le anticipazioni di liquidità non possono essere impiegate per risanare bilanci strutturalmente in perdita ma esclusivamente a titolo di cassa, per pagare debiti pregressi già iscritti in bilancio con le rispettive coperture e il cui mancato pagamento dipende unicamente da sfasature temporali fra la cassa e la competenza. (Precedente: S. 4/2020 – mass. 41531).

L’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non figurare come componente attiva del risultato di amministrazione. (Precedente: S. 274/2017 – mass. 41123).

La ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento nella cosiddetta regola aurea – che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento, ai sensi dell’art. 119, settimo comma, Cost. – la quale, a sua volta, costituisce la traduzione giuridica di una nozione economica di relativa semplicità, dal momento che risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito. (Precedenti: S. 181/2015; S. 188/2014).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo e settimo comma, Cost., l’art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come, conv., nella parte in cui non prevede che, per gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale/PRFP, l’utilizzo delle risorse ad essi attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art. 243-ter t.u. enti locali, deve avvenire solo a titolo di cassa. La disposizione, censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul PRFP e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina – consentendo l’impiego delle risorse ottenute dal detto fondo a titolo di copertura per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del disavanzo – contrasta sia con la c.d. regola aurea – che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento –, sia con i principi dell’equilibrio di bilancio e dell’obbligo di copertura della spesa, poiché il citato impiego del fondo determina un apparente miglioramento del risultato di amministrazione con conseguente espansione della capacità di spesa priva di copertura. Fermo restando che non è comunque consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione, la pronuncia produce un’efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e conseguentemente impone l’adozione di adeguate correzioni atte a porvi rimedio: in un simile contesto non è necessario che l’amministrazione riapprovi, risalendo all’indietro, i bilanci antecedenti, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge). (Precedente: S. 4/2020 - mass. 41531).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 43  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 7

Altri parametri e norme interposte