Sentenza 311/2012 (ECLI:IT:COST:2012:311)
Massima numero 36848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36834  36835  36836  36837  36838  36839  36840  36841  36842  36843  36844  36845  36846  36847  36849


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione delle attribuzioni finanziarie delle regioni e degli enti locali - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza della questione.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 13, del decreto-legge n. 1 del 2012 sulla base dell'assunto che una minore redditività delle giacenze di cassa, determinata da una riduzione del tasso di interesse a sèguito della rinegoziazione dei tassi tra enti pubblici e tesorieri, configurerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali. Difatti, una volta riconosciuto che il sistema di tesoreria unica previsto dalla normativa impugnata non vìola l'art. 119 Cost. e che la minore redditività da interessi bancari non influisce in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia finanziaria degli enti.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 13

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte