Sentenza 311/2012 (ECLI:IT:COST:2012:311)
Massima numero 36849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
12/12/2012; Decisione del
12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Veneto - Istanze di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate - Questioni decise nel merito - Non luogo a provvedere.
Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Veneto - Istanze di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate - Questioni decise nel merito - Non luogo a provvedere.
Testo
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle istanze di sospensione delle disposizioni impugnate, formulate dalle Regioni Piemonte e Veneto, in quanto la Corte ha deciso il merito del ricorso.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle istanze di sospensione delle disposizioni impugnate, formulate dalle Regioni Piemonte e Veneto, in quanto la Corte ha deciso il merito del ricorso.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 35
co.
legge
24/03/2012
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 35