Sentenza 311/2012 (ECLI:IT:COST:2012:311)
Massima numero 36849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36834  36835  36836  36837  36838  36839  36840  36841  36842  36843  36844  36845  36846  36847  36848


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Veneto - Istanze di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate - Questioni decise nel merito - Non luogo a provvedere.

Testo
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle istanze di sospensione delle disposizioni impugnate, formulate dalle Regioni Piemonte e Veneto, in quanto la Corte ha deciso il merito del ricorso.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 35  co. 

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 35