Ordinanza 312/2012 (ECLI:IT:COST:2012:312)
Massima numero 36850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
12/12/2012; Decisione del
12/12/2012
Deposito del 20/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Maternità e infanzia - Donna esercente la libera professione di avvocato - Mancato riconoscimento del diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'ordinamento italiano per le altre lavoratrici - Mancata possibilità di sospendere la decorrenza dei termini prescrizionali per legittimo impedimento del difensore - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di protezione della maternità e dell'infanzia - Asserita violazione del diritto di difesa a tutela del cliente - Mancata indicazione della disposizione oggetto di censura - Carenza descrittiva della fattispecie che non consente valutazioni sulla rilevanza - Omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità della questione.
Maternità e infanzia - Donna esercente la libera professione di avvocato - Mancato riconoscimento del diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'ordinamento italiano per le altre lavoratrici - Mancata possibilità di sospendere la decorrenza dei termini prescrizionali per legittimo impedimento del difensore - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di protezione della maternità e dell'infanzia - Asserita violazione del diritto di difesa a tutela del cliente - Mancata indicazione della disposizione oggetto di censura - Carenza descrittiva della fattispecie che non consente valutazioni sulla rilevanza - Omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del «diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'Ordinamento italiano per le altre lavoratrici», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione ed al diritto di difesa, dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Foligno. Alla suddetta conclusione si perviene per molteplici ragioni. Un primo profilo d'inammissibilità deriva dalla mancata indicazione della norma censurata (ordinanze n. 307 del 2011, n. 227 del 2007 e n. 85 del 2003), che, all'esame dell'intero contesto dell'atto di rimessione, non risulta identificabile nemmeno per indicazione implicita, stante anche la carenza descrittiva della fattispecie concreta. L'impossibilità, per le enunciate ragioni, di una precisa individuazione della norma censurata si riverbera inevitabilmente sulla rilevanza della questione, non potendosi valutare la necessità di applicazione della norma stessa. Inoltre, il rimettente non dà contezza dei motivi che gli impediscono di applicare alla fattispecie al suo esame la disciplina dell'impedimento a comparire del difensore (artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, comma 5, del codice di procedura penale) senza sollevare la questione di legittimità, sperimentando così la praticabilità di una soluzione interpretativa idonea a superare la prospettata questione (ordinanza n. 101 del 2011). L'omesso accertamento dell'applicabilità e degli eventuali effetti sul giudizio principale del regime di cui al combinato disposto degli artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione ed è profilo preliminare rispetto a quello della mancata esplicitazione da parte del giudice a quo delle ragioni ritenute ostative ad un'interpretazione costituzionalmente orientata. Peraltro, anche tale doveroso tentativo ermeneutico (ordinanze n. 194 del 2012, n. 192 del 2010 e n. 154 del 2010) è stato completamente omesso.
Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del «diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'Ordinamento italiano per le altre lavoratrici», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione ed al diritto di difesa, dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Foligno. Alla suddetta conclusione si perviene per molteplici ragioni. Un primo profilo d'inammissibilità deriva dalla mancata indicazione della norma censurata (ordinanze n. 307 del 2011, n. 227 del 2007 e n. 85 del 2003), che, all'esame dell'intero contesto dell'atto di rimessione, non risulta identificabile nemmeno per indicazione implicita, stante anche la carenza descrittiva della fattispecie concreta. L'impossibilità, per le enunciate ragioni, di una precisa individuazione della norma censurata si riverbera inevitabilmente sulla rilevanza della questione, non potendosi valutare la necessità di applicazione della norma stessa. Inoltre, il rimettente non dà contezza dei motivi che gli impediscono di applicare alla fattispecie al suo esame la disciplina dell'impedimento a comparire del difensore (artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, comma 5, del codice di procedura penale) senza sollevare la questione di legittimità, sperimentando così la praticabilità di una soluzione interpretativa idonea a superare la prospettata questione (ordinanza n. 101 del 2011). L'omesso accertamento dell'applicabilità e degli eventuali effetti sul giudizio principale del regime di cui al combinato disposto degli artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione ed è profilo preliminare rispetto a quello della mancata esplicitazione da parte del giudice a quo delle ragioni ritenute ostative ad un'interpretazione costituzionalmente orientata. Peraltro, anche tale doveroso tentativo ermeneutico (ordinanze n. 194 del 2012, n. 192 del 2010 e n. 154 del 2010) è stato completamente omesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte