Reati e pene - Reati di competenza del giudice di pace - Prescrizione - Termine triennale - Ritenuta applicabilità ai soli reati puniti mediante le cosiddette sanzioni paradetentive e non anche ai reati puniti con pena pecuniaria e detentiva - Asserita violazione del principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena - Assoluta carenza di motivazione circa i profili di contrasto tra norma censurata e parametro costituzionale evocato - Manifesta inammissibilità delle questioni.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi a tutti i reati di competenza del giudice di pace. Il rimettente, invero, non ha chiarito in alcun modo le ragioni dell'asserito contrasto tra la norma censurata e l'invocato principio di "rieducatività", collegando tra l'altro quest'ultimo al secondo comma dell'art. 27 Cost. (che concerne la presunzione di non colpevolezza) e non al terzo (per il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato).
- Per il principio in base al quale sono manifestamente inammissibili le questioni sollevate con assoluta carenza di motivazione circa i profili di contrasto tra norma censurata e parametro costituzionale evocato si vedano, ex plurimis, le menzionate ordinanze nn. 174/2012 e 181/2012.