Ordinanza 313/2012 (ECLI:IT:COST:2012:313)
Massima numero 36852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 27/12/2012; Pubblicazione in G. U. 02/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36851


Titolo
Reati e pene - Reati di competenza del giudice di pace - Prescrizione - Termine triennale - Ritenuta applicabilità ai soli reati puniti mediante le cosiddette sanzioni paradetentive e non anche ai reati puniti con pena pecuniaria e detentiva - Asserita incongruità della diversità di trattamento - Erroneo presupposto interpretativo - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi a tutti i reati di competenza del giudice di pace. Invero, i dubbi di legittimità sono espressi sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, poiché la Corte - nel dichiarare non fondate "nei sensi di cui in motivazione" questioni analoghe, poste con riguardo al primo e quinto comma dell'art. 157 cod. pen. - ha già chiarito come debba essere esclusa l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione - quale quello previsto ai sensi del quinto comma dell'art. 157, cod. pen. - per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette sanzioni "paradetentive".

- Per la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., si veda la menzionata sentenza n. 2/2008.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte