Ordinanza 314/2012 (ECLI:IT:COST:2012:314)
Massima numero 36853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 27/12/2012; Pubblicazione in G. U. 02/01/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria ed aventi le caratteristiche dimensionali ivi riportate - Non assoggettabilità al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Asserita "parziale depenalizzazione" in contrasto con il "monopolio statale" della materia penale - Asserito contrasto con principio fondamentale nella materia del governo del territorio - Carente descrizione della fattispecie - Omessa considerazione di modifiche normative della disposizione censurata, anteriori alla proposizione della questione - Motivazione sulla rilevanza carente e inadeguata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie, carente e inadeguata motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, terzo periodo, lettera c), della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, come modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2010 e dall'art. 18 della legge regionale n. 20 del 2010, impugnato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., nella parte in cui stabilisce che gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria, ed aventi le caratteristiche dimensionali ivi riportate, non sono soggetti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Innanzitutto, l'atto di promovimento non offre alcuna indicazione sulla sussistenza dell'autorizzazione provinciale alla quale è subordinato il denunciato regime derogatorio. Inoltre, il rimettente non ha dato conto, sia pure, eventualmente, per escluderne la rilevanza nel giudizio principale, delle ulteriori modifiche apportate alla censurata disposizione dall'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2011 e dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2012, entrambe entrate in vigore prima della deliberazione dell'ordinanza di rimessione. Infine, il giudice a quo, omettendo di indicare le ragioni che avrebbero potuto giustificare le sue conclusioni, ha trascurato di considerare la complessità del tema relativo alla controversa efficacia retroattiva ed abolitrice del reato della successione di leggi extrapenali, integratrici della norma penale.

- Per l'affermazione che «l'insufficiente descrizione della fattispecie e correlativamente la mancanza di motivazione sulla rilevanza comportano la manifesta inammissibilità della questione», v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 127/2012.

- Nel senso che la mancata considerazione delle modifiche della disposizione censurata intervenute prima dell'ordinanza che solleva la questione di legittimità costituzionale si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 310/2007.

- Sul tema della successione di leggi extrapenali, v. la citata ordinanza n. 415/2004.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inadeguata e parziale motivazione sulla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 415/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  05/01/1995  n. 7  art. 31  co. 1

legge della Regione Marche  15/11/2010  n. 16  art. 22  co. 

legge della Regione Marche  28/12/2010  n. 20  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte