Ordinanza 315/2012 (ECLI:IT:COST:2012:315)
Massima numero 36854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 27/12/2012; Pubblicazione in G. U. 02/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36855


Titolo
Reati e pene - Circostanze attenuanti - Esclusione che la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, secondo (recte: terzo) comma, Cost. - dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude che le circostanze attenuanti possano essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Tale questione é divenuta priva di oggetto a seguito della sentenza n. 251 del 2012, che - successivamente all'ordinanza di rimessione - ha dichiarato l'illegittimità della medesima norma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dell'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., si veda la menzionata sentenza n. 251/2012.

- Sul principio per il quale in forza dell'efficacia ex tunc della declaratoria di illegittimità costituzionale, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione stessa, unica valutazione che potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente, si veda, tra le altre, la menzionata ordinanza n. 182/2012.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte