Reati e pene - Circostanze attenuanti - Esclusione che tutte le circostanze attenuanti possano essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Riferimento a circostanze attenuanti non applicabili nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza nel giudizio a quo di una eventuale decisione di accoglimento - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, secondo (recte: terzo) comma, Cost. - dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude che "tutte" le circostanze attenuanti possano essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, sulla base della stessa descrizione della vicenda processuale svolta dal rimettente, non risulta l'applicabilità, nel caso di specie, di circostanze attenuanti diverse da quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sicché - in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 251 del 2012 - l'eventuale accoglimento della questione principale sollevata dal rimettente non avrebbe alcun rilievo nel giudizio a quo.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dell'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., si veda la menzionata sentenza n. 251/2012.