Ordinanza 316/2012 (ECLI:IT:COST:2012:316)
Massima numero 36856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  12/12/2012;  Decisione del  12/12/2012
Deposito del 27/12/2012; Pubblicazione in G. U. 02/01/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo amministrativo - Giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Responsabilità per lite temeraria - Adozione di una decisione fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati - Previsione, fermo restante quanto stabilito dall'art. 26 del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio - Asserita violazione del principio di uguaglianza - Asserita lesione del principio di legalità - Asserita incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale - Asserita lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita lesione dei principi del giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Va ordinata la restituzione al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 246-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ii), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 in quanto, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 3, lettera b), numero 9) del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), inserendo nel corpo dell'art. 4, comma 1, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) - concernente «Ulteriori abrogazioni» - dopo il numero 36), il «36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis», ha determinato l'abrogazione della norma denunciata. Pertanto, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo sopra descritto (con incidenza non solo sulla norma denunciata, ma anche su quella assunta a tertium comparationis), gli atti devono essere rimessi al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

- V. citate ordinanze n. 232, n. 190, n. 180 e n. 168 del 2012



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte