Presidente della Repubblica - Immunità - Procura della Repubblica di Palermo - Attività di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilità per asserita carenza di una lesione attuale e concreta - Reiezione.
È priva di pregio l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nell'ambito del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica e fondata sul preteso carattere "prematuro" del conflitto in quanto asseritamente riferito alla "mera dichiarazioni di intenti" di procedere alla distruzione delle intercettazioni di conversazioni del Capo dello Stato con le formalità di legge. Premesso che la costante giurisprudenza costituzionale ritiene sufficiente ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere anche la sola minaccia di lesione della sfera di attribuzioni, purché attuale e concreta, nel caso in esame poiché il comportamento della Procura di Palermo è inequivocabilmente espressivo della rivendicazione del potere-dovere di attivare le procedure di cui agli artt. 268 commi 4 e seguenti e 269, comma 2, c.p.p., la lesione temuta che il conflitto mira a scongiurare si connette proprio alla rivelazione del contenuto dei colloqui presidenziali ad ulteriori soggetti che inevitabilmente deriverebbe dal ricorso a dette procedure con il conseguente rischio di una loro generale diffusione, cosicché la reazione successiva al provvedimento del giudice sarebbe chiaramente tardiva, essendosi la lesione oramai irrimediabilmente prodotta.
- Sulla necessità che i conflitti proposti avanti alla Corte siano attuali e concreti, v. cit. sentenza n. 106 del 2009 e ordinanza n. 404 del 2005.
- Sulla sufficienza, ai fini dell'interesse a ricorrere, della minaccia di lesione, purché attuale e concreta, v. cit. sentenze n. 379 del 1996, n. 420 del 1995, ordinanza n. 84 del 1978.