Sentenza 1/2013 (ECLI:IT:COST:2013:1)
Massima numero 36859
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI - FRIGO
Udienza Pubblica del  04/12/2012;  Decisione del  04/12/2012
Deposito del 15/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36857  36858  36860


Titolo
Presidente della Repubblica - Immunità - Procura della Repubblica di Palermo - Attività di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilità per la contraddizione tra il petitum e le ragioni addotte in suo sostegno - Reiezione.

Testo

È priva di pregio l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nell'ambito del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica fondata sulla "impossibilità giuridica del petitum" conseguente alla inesigibilità del comportamento asseritamente doveroso della Procura di distruggere essa stessa la documentazione delle intercettazioni delle conversazioni del Capo dello Stato, atteso che dal tenore complessivo del ricorso introduttivo - cui per costante giurisprudenza costituzionale si deve fare riferimento per determinare l'oggetto del conflitto - emerge che il ricorrente ha censurato il fatto che la Procura non abbia prontamente promosso la distruzione del materiale facendo istanza al giudice. Con ciò cade automaticamente anche la correlata eccezione di contraddizione tra petitum e ragioni addotte a sostegno.

- Si vedano cit. le sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, n. 106 del 2009 e le ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 90

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/1989  n. 219  art. 7  

codice di procedura penale (nuovo)    n.   art. 271