Sentenza 1/2013 (ECLI:IT:COST:2013:1)
Massima numero 36860
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI - FRIGO
Udienza Pubblica del  04/12/2012;  Decisione del  04/12/2012
Deposito del 15/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36857  36858  36859


Titolo
Presidente della Repubblica - Immunità - Procura della Repubblica di Palermo - Attività di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica - Ritenuta applicabilità da parte della Procura della ordinaria procedura camerale per la distruzione delle intercettazioni non rilevanti, prevista dall'art. 268 del codice di procedura penale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Presidente della Repubblica - Violazione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni - Radicale divieto di intercettare, anche indirettamente o casualmente, conversazioni del Capo dello Stato - Obbligo di immediata distruzione, sotto il controllo del giudice, delle registrazioni eseguite contra legem - Dichiarazione che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08 - Dichiarazione che non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate.

Testo

Non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08. Non spettava, altresì, alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate. Invero dall'insieme dei principi costituzionali emerge che al Presidente della Repubblica, collocato al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e al di sopra delle parti politiche, sono attribuiti poteri di moderazione e stimolo, raccordo e persuasione, nei confronti degli altri poteri e che il suo ruolo di garante dell'equilibrio costituzionale e di "magistratura di influenza" richiede che egli affianchi, ai propri poteri formali che si estrinsecano nell'emanazione di atti determinati e puntuali, un uso discreto del "potere di persuasione" composto essenzialmente da attività informali fatte di incontri, comunicazioni, raffronti dialettici, per la cui efficacia e praticabilità sono essenziali la discrezione e la riservatezza di tal che il Presidente deve poter contare sulla assoluta riservatezza delle proprie comunicazioni. Il silenzio della Costituzione in ordine alla previsione di strumenti per rimuovere la preclusione all'utilizzo, nei confronti del Presidente, di mezzi di ricerca della prova invasivi, a differenza di quanto avviene per i membri del Parlamento e del Governo, e la mancanza di limitazioni esplicite per categorie di reati stabilite da norme costituzionali, lungi dal rappresentare una lacuna, è espressione della inderogabilità, in linea di principio, della riservatezza della sfera di comunicazioni del supremo garante dell'equilibrio tra poteri dello Stato, essendo l'unica eccezione a tale principio quella prevista allo scopo di accertare i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione di cui all'art. 90 Cost., laddove possono essere utilizzate anche le intercettazioni telefoniche previa deliberazione del Comitato parlamentare di cui all'art. 12 l. cost. n. 1 del 1953 e solo dopo che la Corte costituzionale abbia sospeso il Presidente dalla carica; previsione questa la quale implica che per tutte le altre fattispecie non sia possibile ipotizzare un livello di tutela inferiore. Nessuna rilevanza assume in proposito il carattere meramente casuale dell'intercettazione, atteso che il livello di salvaguardia non può abbassarsi in seguito a circostanze del tutto causali e imprevedibili, cosicché, in tal caso, il divieto di intercettazione impone all'autorità giudiziaria di non aggravare il vulnus alla riservatezza concretizzatosi nella captazione delle comunicazioni, adottando tutte le misure necessarie e utili per impedire la diffusione del contenuto delle intercettazioni, e, in particolare, l'obbligo di distruggere nel più breve tempo le registrazioni casualmente effettuate attraverso la procedura prevista dall'art. 271, comma 3, c.p.p. la quale nel caso di intercettazioni inutilizzabili per ragioni di ordine sostanziale, come quelle oggetto del presente conflitto, deve avvenire sotto il controllo del giudice e con l'esclusione della procedura camerale "partecipata", venendo altrimenti vanificato l'obiettivo di tutela di principi e diritti di rilievo costituzionale.

- Sul dovere del giudice di attribuire ad ogni disposizione normativa il significato più aderente alle norme costituzionali, sollevando questione di costituzionalità solo laddove ciò non sia possibile v. cit. sent. n. 356 del 1996.

- Sul necessario fondamento costituzionale delle prerogative costituzionali e sulla impossibilità per il legislatore ordinario di ampliare tali previsioni, v. citate sent. n. 262 del 2009, n. 24 del 2004, n. 148 del 1983.

- Riguardo alla esistenza della c.d. immunità della sede quale applicazione e svolgimento delle norme costituzionali che garantiscono l'indipendenza riconosciuta agli organi costituzionali, v. citata sentenza n, 231 del 1975.

- In relazione alla responsabilità del Presidente della Repubblica per il reati extrafunzionali, v. citata, la sentenza n. 154 del 2004.

- In relazione alle intercettazioni telefoniche "indirette" si vedano le citate sentenze n. 114 e n. 113 del 2010, n. 390 del 2007, nonché le ordinanze n. 171 del 2011 e n. 263 del 2010.

- Riguardo alla procedura regolata dall'art. 269, commi 2 e 3 c.p.p. e alla adozione del rito camerale in contraddittorio da esso previsto per la distruzione della documentazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche, si veda la citata sentenza n. 463 del 1994.

- Sulla necessità dell'udienza camerale nel contraddittorio tra le parti per la distruzione di documenti, supporti o atti recanti dati illegittimamente acquisiti inerenti comunicazioni telefoniche o telematiche in ipotesi in cui tali documenti costituiscano corpo del reato, si veda la sentenza cit., n. 173 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 90

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/1989  n. 219  art. 7  

codice di procedura penale (nuovo)    n.   art. 271