Sentenza 2/2013 (ECLI:IT:COST:2013:2)
Massima numero 36861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione della "Consulta provinciale per l'immigrazione" - Componenti - Inclusione di "una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano" e previsione che detto rappresentante possa essere sostituito da una persona da esso delegata - Attribuzione unilaterale di funzioni obbligatorie ad organi statali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Amministrazione pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione della "Consulta provinciale per l'immigrazione" - Componenti - Inclusione di "una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano" e previsione che detto rappresentante possa essere sostituito da una persona da esso delegata - Attribuzione unilaterale di funzioni obbligatorie ad organi statali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., dell'art. 6, comma 3, lettera c), e comma 6, limitatamente al richiamo della lettera «c)» della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), che include tra i componenti della «Consulta provinciale per l'immigrazione» - istituita dal comma 1 dello stesso articolo - anche «una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano»; nonché il successivo comma 6, nella parte in cui prevede che detto rappresentante possa essere sostituito da una persona da esso delegata. Tale disposizione, attribuendo unilateralmente funzioni obbligatorie ad organi statali, viola il suindicato parametro costituzionale, che demanda alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». Né, d'altra parte, le forme di coordinamento con lo Stato che la Provincia sostiene di aver inteso realizzare, seppure auspicabili, trovano «il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati», come invece sarebbe necessario alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004).
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., dell'art. 6, comma 3, lettera c), e comma 6, limitatamente al richiamo della lettera «c)» della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), che include tra i componenti della «Consulta provinciale per l'immigrazione» - istituita dal comma 1 dello stesso articolo - anche «una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano»; nonché il successivo comma 6, nella parte in cui prevede che detto rappresentante possa essere sostituito da una persona da esso delegata. Tale disposizione, attribuendo unilateralmente funzioni obbligatorie ad organi statali, viola il suindicato parametro costituzionale, che demanda alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». Né, d'altra parte, le forme di coordinamento con lo Stato che la Provincia sostiene di aver inteso realizzare, seppure auspicabili, trovano «il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati», come invece sarebbe necessario alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
28/10/2011
n. 12
art. 6
co. 3
legge provincia Bolzano
28/10/2011
n. 12
art. 6
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte