Sentenza 2/2013 (ECLI:IT:COST:2013:2)
Massima numero 36862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica - Requisito di "un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano" - Accesso alle prestazioni "che vanno oltre le prestazioni essenziali", condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica - Requisito di "un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano" - Accesso alle prestazioni "che vanno oltre le prestazioni essenziali", condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, limitatamente alle parole «e alla relativa durata», e dell'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), nelle parti in cui rispettivamente prevedono: a) l'art. 10, comma 2, che, per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi «natura economica», è richiesto ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea «un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano»; b) l'art. 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, ultima parte - al quale il citato art. 10, comma 2, si correla - che, in via generale, che per gli stranieri in questione «l'accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, può essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata». Infatti, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che mentre la residenza (o... la «dimora stabile») costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale (nella specie, provinciale), "un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio" (sentenza n. 432 del 2005, cit.), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza (o «dimora stabile») protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale), quale è richiesta dalla normativa impugnata. La previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», che non possono trovare giustificazione nel fatto che si tratta di prestazioni di natura economica eccedenti quelle essenziali e che si tratta di scelte operate per contenere la spesa pubblica. Tanto l'una che l'altra circostanza non escludono, infatti, "che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza" (sentenze n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005).
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, limitatamente alle parole «e alla relativa durata», e dell'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), nelle parti in cui rispettivamente prevedono: a) l'art. 10, comma 2, che, per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi «natura economica», è richiesto ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea «un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano»; b) l'art. 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, ultima parte - al quale il citato art. 10, comma 2, si correla - che, in via generale, che per gli stranieri in questione «l'accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, può essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata». Infatti, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che mentre la residenza (o... la «dimora stabile») costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale (nella specie, provinciale), "un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio" (sentenza n. 432 del 2005, cit.), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza (o «dimora stabile») protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale), quale è richiesta dalla normativa impugnata. La previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», che non possono trovare giustificazione nel fatto che si tratta di prestazioni di natura economica eccedenti quelle essenziali e che si tratta di scelte operate per contenere la spesa pubblica. Tanto l'una che l'altra circostanza non escludono, infatti, "che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza" (sentenze n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005).
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
28/10/2011
n. 12
art. 1
co. 3
legge provincia Bolzano
28/10/2011
n. 12
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte