Sentenza 2/2013 (ECLI:IT:COST:2013:2)
Massima numero 36863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  14/01/2013;  Decisione del  14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36861  36862  36864  36865  36866  36867


Titolo
Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica - Requisito di "un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano" - Accesso alle prestazioni "che vanno oltre le prestazioni essenziali", condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata - Dichiarata illegittimità costituzionale - Necessità di rimuovere una disposizione rimasta priva di significato - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), effettuata in via consequenziale in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul rilievo che la disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dal precedente art. 10, comma 2 per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi «natura economica» da parte degli stranieri prevista dal suddetto comma 3 resta priva di significato dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione del comma 2, cui esso si riferisce.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  28/10/2011  n. 12  art. 10  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27