Sentenza 2/2013 (ECLI:IT:COST:2013:2)
Massima numero 36864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  14/01/2013;  Decisione del  14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36861  36862  36863  36865  36866  36867


Titolo
Straniero - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Requisiti per il ricongiungimento familiare - Riferimento ai medesimi requisiti igienico-sanitari, di idoneità abitativa degli alloggi e di reddito minimo annuo applicati per i cittadini residenti nel territorio provinciale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'immigrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., dell'art. 12, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), il quale stabilisce che «i requisiti igienico-sanitari, quelli di idoneità abitativa degli alloggi, nonché i requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all'atto della domanda, ai fini del ricongiungimento familiare delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea, sono quelli applicati per le cittadine e i cittadini residenti nel territorio provinciale». La suindicata disposizione, stabilendo specifici requisiti di reddito e di alloggio necessari affinché uno straniero possa stabilirsi nel territorio della Provincia di Bolzano a titolo di ricongiungimento familiare, verrebbe a determinare in via diretta le condizioni di operatività di tale istituto, attinente alle sole famiglie composte integralmente da cittadini extracomunitari, di cui uno residente in Italia e gli altri residenti all'estero, in contrasto con il suddetto parametro costituzionale che attribuisce all'esclusiva competenza statale la legislazione in materia di immigrazione. Non può dubitarsi, infatti, che la determinazione dei requisiti per il ricongiungimento familiare attenga alla disciplina del flusso migratorio degli stranieri nel territorio nazionale, che esula dell'ambito di competenza della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di stranieri. Tale potestà, infatti, non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ambiti, quali, ad esempio, il diritto allo studio o all'assistenza sociale, nei quali possa esercitarsi la competenza legislativa delle stesse Regioni o Province autonome (sentenze n. 299 e n. 134 del 2010, n. 50 del 2008, n. 156 del 2006, tutte cit.). Ne consegue che legiferare specificamente su tali requisiti, seppure solo per equipararli a quanto richiesto per gli altri residenti nella Provincia di Bolzano, si risolve nel regolare indebitamente un aspetto significativo del ricongiungimento, con conseguente lesione del parametro invocato.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  28/10/2011  n. 12  art. 12  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 10

Altri parametri e norme interposte