Sentenza 2/2013 (ECLI:IT:COST:2013:2)
Massima numero 36865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Straniero - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Previsione secondo cui «la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento» - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'immigrazione - Illegittimità costituzionale .
Straniero - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Previsione secondo cui «la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento» - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'immigrazione - Illegittimità costituzionale .
Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., dell'art. 13, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), nella parte in cui stabilisce che «la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento». La materia trattata, con tutta evidenza, rientra nella politica di programmazione dei flussi migratori, di esclusiva competenza statale. Infatti, la normativa dell'Unione e quella statale di recepimento della direttiva, dettata con il d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 17 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica), hanno prefigurato una particolare procedura di immigrazione, mediante rilascio di uno speciale permesso di soggiorno riservato ai soli ricercatori scientifici di Paesi terzi. In particolare, l'art. 1 del d.lgs. n. 17 del 2008 ha inserito nel titolo III del d.lgs. n. 286 del 1998 (disciplinante l'ingresso per motivi di lavoro) l'art. 27-ter che tra l'altro, consente l'immigrazione temporanea di ricercatori qualificati, in sovrannumero rispetto alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, previste dall'art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo. Stante l'inesistenza in materia di competenze legislative della Provincia di Bolzano, l'illegittimità dell'intervento normativo attuato non è esclusa - come prospettato dalla resistente - dalla clausola «per quanto di sua competenza», contenuta nella disposizione impugnata.
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., dell'art. 13, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), nella parte in cui stabilisce che «la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento». La materia trattata, con tutta evidenza, rientra nella politica di programmazione dei flussi migratori, di esclusiva competenza statale. Infatti, la normativa dell'Unione e quella statale di recepimento della direttiva, dettata con il d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 17 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica), hanno prefigurato una particolare procedura di immigrazione, mediante rilascio di uno speciale permesso di soggiorno riservato ai soli ricercatori scientifici di Paesi terzi. In particolare, l'art. 1 del d.lgs. n. 17 del 2008 ha inserito nel titolo III del d.lgs. n. 286 del 1998 (disciplinante l'ingresso per motivi di lavoro) l'art. 27-ter che tra l'altro, consente l'immigrazione temporanea di ricercatori qualificati, in sovrannumero rispetto alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, previste dall'art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo. Stante l'inesistenza in materia di competenze legislative della Provincia di Bolzano, l'illegittimità dell'intervento normativo attuato non è esclusa - come prospettato dalla resistente - dalla clausola «per quanto di sua competenza», contenuta nella disposizione impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
28/10/2011
n. 12
art. 13
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte