Sentenza 2/2013 (ECLI:IT:COST:2013:2)
Massima numero 36866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  14/01/2013;  Decisione del  14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36861  36862  36863  36864  36865  36867


Titolo
Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Accesso alle «agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano» e alle «prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario» - Necessità del requisito di un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel territorio provinciale - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza - Violazione del diritto allo studio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 34 Cost., delle seguenti disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri) delle seguenti disposizioni in materia di misure di sostegno allo studio in favore degli stranieri: 1) art. 14, commi 3 e 5, della suddetta legge; 2) art. 3, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7 (Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale n. 12 del 2011 cit., limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; 3) art. 2, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio universitario), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 4, della stessa legge provinciale n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da cinque anni»; 4) art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue), come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della medesima legge provinciale n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «ininterrottamente per un anno». In analogia con quanto disposto dal precedente art. 10, comma 2, della stessa legge provinciale attraverso il generico riferimento alle prestazioni assistenziali di natura economica, il legislatore provinciale ha dunque utilizzato il dato della residenza qualificata per diversificare l'accesso degli stranieri alle prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale destinate al sostegno allo studio, sia scolastico che universitario. E, anche in questo caso, come per l'art. 10, comma 2, cit., «il criterio utilizzato contrasta con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. D'altra parte, le misure di sostegno in questione trovano il loro fondamento nell'art. 34 Cost., che, per assicurare a tutti il diritto allo studio, sancisce che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», prevedendo, altresì, che le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze necessarie per rendere «effettivo questo diritto» siano attribuite per concorso». Orbene, «se la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente: il che non può dirsi per la durata della residenza in Provincia».

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  28/10/2011  n. 12  art. 14  co. 3

legge provincia Bolzano  28/10/2011  n. 12  art. 14  co. 5

legge provincia Bolzano  28/10/2011  n. 12  art. 16  co. 3

legge provincia Bolzano  28/10/2011  n. 12  art. 16  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte