Sentenza 2/2013 (ECLI:IT:COST:2013:2)
Massima numero 36867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini dell'Unione europea - Sovvenzioni per i corsi di lingue straniere - Necessità del requisito della residenza ininterrotta per un anno nella Provincia di Bolzano - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza per disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Straniero - Assistenza - Norme della Provincia di Bolzano - Cittadini dell'Unione europea - Sovvenzioni per i corsi di lingue straniere - Necessità del requisito della residenza ininterrotta per un anno nella Provincia di Bolzano - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza per disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), il quale, sostituendo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 5 del 1987, n. 5, prevede che i cittadini dell'Unione europea, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, possono usufruire delle sovvenzioni previste per l'apprendimento delle lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano. La suindicata disposizione introduce solo per i cittadini dell'Unione europea il requisito della residenza minima annuale nella Provincia di Bolzano per ottenere le sovvenzioni per i corsi di apprendimento delle lingue straniere. Pertanto, esso prevede un canone di selezione per diversificare l'accesso alle prestazioni incompatibile con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, dato che la mera durata della residenza non può essere ritenuta una circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali interessati alla provvidenza in questione.
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), il quale, sostituendo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 5 del 1987, n. 5, prevede che i cittadini dell'Unione europea, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, possono usufruire delle sovvenzioni previste per l'apprendimento delle lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano. La suindicata disposizione introduce solo per i cittadini dell'Unione europea il requisito della residenza minima annuale nella Provincia di Bolzano per ottenere le sovvenzioni per i corsi di apprendimento delle lingue straniere. Pertanto, esso prevede un canone di selezione per diversificare l'accesso alle prestazioni incompatibile con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, dato che la mera durata della residenza non può essere ritenuta una circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali interessati alla provvidenza in questione.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
13/03/1987
n. 5
art. 2
co. 1
legge provincia Bolzano
28/10/2011
n. 12
art. 16
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte