Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Utilizzo del fondo di rotazione - Contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità - Obbligo di sterilizzazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione nella parte in cui, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che utilizzino il fondo anticipazioni di liquidità, non prevede l'obbligo di garantire idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata). (Classif. 036015).
Le risorse ottenute dal fondo di rotazione devono essere sterilizzate nel fondo anticipazioni liquidità costituendo, altrimenti, una surrettizia modalità di copertura di nuova spesa. L’obbligo di sterilizzare l’anticipazione, infatti, serve ad evitare che l’ottenimento delle risorse a titolo di anticipazione determini un’indebita espansione della capacità di spesa dell’ente, di modo che la stessa non diventi, da strumento di flessibilizzazione della cassa, anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, settimo comma, Cost. (Precedente: S. 181/2015).
La contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità non può essere disciplinata come un mutuo, la cui provvista finanziaria entra nel risultato di amministrazione per la parte attiva attraverso l’incameramento della sorte nel titolo di entrata dedicato ai mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e serve a coprire, in parte spesa, gli investimenti: in questo caso il capitale e gli interessi da restituire pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, mentre nel caso dell’anticipazione è l’intera somma “sterilizzata” ad essere iscritta tra le passività. (Precedente: S. 89/2017 - mass. 41970).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo e settimo comma, Cost., l’art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come conv., nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. La disposizione, censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul PRFP e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina, non prevede espressamente il dovere di contabilizzare nel fondo anticipazioni liquidità l’importo ottenuto a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione, al netto delle quote annuali rimborsate; così facendo essa allarga artificiosamente la capacità di spesa senza alcuna garanzia sull’effettiva possibilità di restituzione dell’intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, pregiudicando i futuri equilibri di bilancio. L’anticipazione non deve rappresentare, infatti, una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bensì fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati).