Sentenza 3/2013 (ECLI:IT:COST:2013:3)
Massima numero 36868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  14/01/2013;  Decisione del  14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Massime associate alla pronuncia:  36869  36870  36871  36872  36873  36874  36875  36876


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione di un fondo di 250.000 euro per il sostegno alle attività svolte dal consorzio per i Comuni aderenti alla Comunità collinare del Friuli - Assegnazione forfettaria e non soggetta a rendicontazione - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle richieste della parte ricorrente - Mancata applicazione medio tempore delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle questioni riguardanti l'art. 13, commi 30 e 32, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, relativi ad assegnazioni forfettarie di contributi, non soggette a rendicontazione in quanto, dopo la proposizione del ricorso, è entrata in vigore la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, che ha modificato entrambe le norme impugnate in modo da riparare i vizi contestati dal Governo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/12/2011  n. 18  art. 13  co. 30

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/12/2011  n. 18  art. 13  co. 32

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte