Sentenza 3/2013 (ECLI:IT:COST:2013:3)
Massima numero 36871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 - Continue proroghe dei relativi contratti già scaduti, finalizzate a far rientrare i lavoratori in un piano di assunzioni a tempo indeterminato - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 - Continue proroghe dei relativi contratti già scaduti, finalizzate a far rientrare i lavoratori in un piano di assunzioni a tempo indeterminato - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 15, comma 4, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011 che estende, dal punto di vista temporale, la disciplina prevista dall'art. 12, comma 19, della legge regionale n. 9 del 2008, esplicitamente richiamato nel testo della disposizione in esame, in base alla quale «la Regione può continuare ad avvalersi del personale, in servizio al 31 dicembre 2007, nonché alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, anche in deroga alla scadenza delle graduatorie stesse, mediante proroghe dei rispettivi contratti, al fine di definire un piano di assunzioni a tempo indeterminato». La norma impugnata delinea, dunque, un processo di stabilizzazione di personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogando indefinitamente contratti a termine già scaduti e più volte rinnovati ai sensi della normativa regionale previgente, con chiara elusione del principio del pubblico concorso previsto dall'art. 97 Cost. a garanzia dell'eguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione - e dell'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Va dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 15, comma 4, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011 che estende, dal punto di vista temporale, la disciplina prevista dall'art. 12, comma 19, della legge regionale n. 9 del 2008, esplicitamente richiamato nel testo della disposizione in esame, in base alla quale «la Regione può continuare ad avvalersi del personale, in servizio al 31 dicembre 2007, nonché alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, anche in deroga alla scadenza delle graduatorie stesse, mediante proroghe dei rispettivi contratti, al fine di definire un piano di assunzioni a tempo indeterminato». La norma impugnata delinea, dunque, un processo di stabilizzazione di personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogando indefinitamente contratti a termine già scaduti e più volte rinnovati ai sensi della normativa regionale previgente, con chiara elusione del principio del pubblico concorso previsto dall'art. 97 Cost. a garanzia dell'eguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione - e dell'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/12/2011
n. 18
art. 15
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 10
legge 03/08/2009
n. 102
art.