Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale contrattualizzato - Riconoscimento di un beneficio economico, con diritto agli arretrati, condizionato al previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che le progressioni in carriera e i passaggi tra le aree disposte negli anni 2011-2013, hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Va dichiarata fondata la questione legittimità costituzionale relativa all'art. 15, comma 10, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma censurato infatti, nel riconoscere un beneficio economico, con diritto agli arretrati, condizionato al previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi, si pone in netto contrasto con la norma statale interposta che prevede esplicitamente che «per il personale contrattualizzato le progressioni in carriera comunque denominate, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
- V. citata sentenza n. 215/2012.