Sentenza 3/2013 (ECLI:IT:COST:2013:3)
Massima numero 36873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
14/01/2013; Decisione del
14/01/2013
Deposito del 18/01/2013; Pubblicazione in G. U. 23/01/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione, contratto dalla Regione in base al Protocollo d'Intesa recepito dall'art. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 - Introduzione di una condizione aggiuntiva che subordina l'ottemperanza della Regione alla piena ed effettiva attuazione dell'art. 119 Cost. ed alla verifica che un omologo contributo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali - Previsione unilaterale in violazione del principio di leale collaborazione e dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri motivi di doglianza.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione, contratto dalla Regione in base al Protocollo d'Intesa recepito dall'art. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 - Introduzione di una condizione aggiuntiva che subordina l'ottemperanza della Regione alla piena ed effettiva attuazione dell'art. 119 Cost. ed alla verifica che un omologo contributo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali - Previsione unilaterale in violazione del principio di leale collaborazione e dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri motivi di doglianza.
Testo
Va dichiarata fondata la questione legittimità costituzionale relativa all' art. 16, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, che vincola anche le Regioni a statuto speciale. Con la disposizione impugnata, infatti, la Regione esige un'assicurazione «da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province». Di conseguenza, l'amministrazione regionale risulta autorizzata ad effettuare la contribuzione prevista dall'art. 1, commi 152 e 153, della legge n. 220 del 2010, solo a condizione che lo Stato abbia effettuato tale «assicurazione»: la previsione unilaterale di una condizione ulteriore - la predetta «assicurazione» da parte statale - costituisce violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 119 Cost.
Va dichiarata fondata la questione legittimità costituzionale relativa all' art. 16, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, che vincola anche le Regioni a statuto speciale. Con la disposizione impugnata, infatti, la Regione esige un'assicurazione «da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province». Di conseguenza, l'amministrazione regionale risulta autorizzata ad effettuare la contribuzione prevista dall'art. 1, commi 152 e 153, della legge n. 220 del 2010, solo a condizione che lo Stato abbia effettuato tale «assicurazione»: la previsione unilaterale di una condizione ulteriore - la predetta «assicurazione» da parte statale - costituisce violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 119 Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/12/2011
n. 18
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte